Lavoro e No Profit

Terzo Settore. La nuova frontiera della lotta per i diritti dei lavoratori!

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La più grande Onlus del Mondo

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Febbraio 12, 2009

La questua
Quanto costa la Chiesa agli italiani
di Curzio Maltese
ed. Feltrinelli

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Quanto costa la Chiesa cattolica ai contribuenti italiani? Chi gestisce il fiume di denaro che passa ogni anno dalle casse dello Stato alle istituzioni ecclesiastiche? E come vengono usati questi soldi?
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Un miliardo di euro dai versamenti dell’otto per mille. 650 milioni per gli stipendi degli insegnanti di religione. 700 milioni per le convenzioni su scuola e sanità. 250 milioni per il finanziamento dei Grandi Eventi. Una cifra enorme passa ogni anno dal bilancio dello Stato italiano e degli enti locali alle casse della Chiesa cattolica. A cui bisognerebbe aggiungere almeno il cumulo di vantaggi fiscali concessi al Vaticano e oggi al centro di un’inchiesta dell’Unione europea: il mancato incasso dell’Ici, l’esenzione da Irap, Ires e altre imposte, l’elusione consentita per le attività turistiche e commerciali. Per un totale di circa 4 miliardi di euro, più o meno mezza finanziaria, l’equivalente di un Ponte sullo Stretto o di un Mose all’anno. Una somma (è la stessa Conferenza episcopale italiana a dichiararlo) che solo per un quinto viene destinata a interventi di carità e di assistenza sociale.
Con il piglio del grande cronista Curzio Maltese snocciola cifre e dati, scandaglia documenti, bilanci e siti internet, dà voce a fonti insospettabili, in un’inchiesta sorprendente e coraggiosa che rielabora, amplia e integra i materiali già pubblicati a puntate sulle pagine di “Repubblica”. Il suo non è un attacco alla Chiesa in quanto tale, tanto meno lo sfogo di un anticlericalismo di maniera. È il tentativo di fare luce su una realtà troppo poco conosciuta e non sempre trasparente, che tocca però nervi sensibilissimi della democrazia italiana come la lealtà fiscale, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la laicità dello Stato. Una realtà, inoltre, che provoca non pochi disagi all’interno stesso del mondo dei fedeli, se è vero che importanti intellettuali cattolici hanno denunciato “il dirigismo, il centralismo e lo strapotere raggiunto dalla burocrazia nella Chiesa”.

Qui l’autore presenta il libro: http://www.radioradicale.it/scheda/253832

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Tesi di Laurea: Lavoro e non profit

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 8, 2008

Lavoro e non profit
Francesca Torelli
Università degli Studi di Macerata
a.a. 1999-2000

Le “non profit organizations”, cioè quegli enti e organizzazioni private, formalmente costituite, operanti nel sistema economico con finalità diverse dal raggiungimento di un profitto, hanno attirato, negli ultimi anni, l’attenzione di economisti, sociologi e giuristi.
Tale interesse è stato probabilmente determinato dalla particolare situazione che l’Italia si trova ad affrontare. L’alta incidenza del debito pubblico e il bisogno di migliorare la qualità, l’efficienza e la quantità di molti servizi inducono a considerare sempre più necessario il passaggio da un sistema sociale prevalentemente pubblico – Welfare State – a un sistema misto, dove accanto ai servizi pubblici operino anche organizzazioni e imprese private.
Gli enti non profit non sono un novità nel nostro paese, nel quale operano già da moltissimo tempo; le prime forme di organizzazione senza scopo di lucro nascono a partire dall’XI secolo fino alle soglie dell’età moderna-contemporanea. Sono un esempio le Opere Pie e le Confraternite: enti morali amministrati da istituzioni religiose, che offrivano assistenza sociale e sanitaria a soggetti indigenti; il loro patrimonio consisteva principalmente di
lasciti e donazioni. Una parte di esse sono tuttora operanti, ad esempio, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
A partire dagli anni ‘90 il legislatore italiano ha operato un reale riconoscimento giuridico del cosiddetto “Terzo settore” o “Settore non profit”, che da molto tempo è largamente operante in ambito sociale.
Tale riconoscimento è iniziato attraverso due importanti leggi: la legge 11 agosto 1991, n. 266 e la legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia rispettivamente di volontariato e cooperative sociali, come risposta all’inadeguatezza del quadro legislativo di fronte all’evoluzione delle imprese non profit.
La prima è un tentativo di codificare e regolamentare la spontanea attività di volontariato, concepita sostanzialmente come suppletiva ed integrativa alle carenze statali.
La seconda ha riconosciuto il ruolo produttivo di organizzazioni non fondate sull’obiettivo primario di realizzare un profitto, ma di perseguire uno scopo sociale e solidaristico in forma d’impresa.

CAPITOLO PRIMO: DEFINIZIONE DI NON PROFIT

1.1 IL NON PROFIT IN ITALIA
1.2 LA LEGISLAZIONE SULLE NON PROFIT ORGANIZATIONS
1.2.1 I principi costituzionali
1.2.2 Le organizzazioni non profit nel Codice Civile
1.3 LA RIFORMA TRIBUTARIA ATTUATA DAL D. LGS. N. 460 DEL 1997
1.3.1 Gli enti non commerciali
1.3.2 Definizione giuridica delle ”organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
1.4 IL LAVORO NEL SETTORE NON PROFIT

CAPITOLO SECONDO: LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
2.1 IL RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
2.2 DEFINIZIONE LEGALE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. RATIO LEGIS E DESCRIZIONE NORMATIVA
2.2.1 (segue): l’assenza del fine di lucro
2.2.2 (segue): l’organizzazione
2.3 IL LAVORO SUBORDINATO ED AUTONOMO
2.4 LA TUTELA DEL LAVORATORE VOLONTARIO:ASPETTI PREVIDENZIALI

CAPITOLO TERZO: LE COOPERATIVE SOCIALI
3.1 LA LEGGE N. 381 DEL 1991. UN NUOVO TIPO DI SOCIETÀ COOPERATIVA
3.2 IL LAVORO NELLE COOPERATIVE SOCIALI
3.3 LA PRESENZA (EVENTUALE) DEI SOCI VOLONTARI NELLA COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
3.4 LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI SOCI VOLONTARI
3.5 IL RAPPORTO TRA SOCIO E COOPERATIVA SOCIALE
3.5.1 La configurazione giuridica del lavoro cooperativo secondo la dottrina e la giurisprudenza
3.5.2 (segue): la giurisprudenza
3.6 I SOGGETTI SVANTAGGIATI E LE COOPERATIVE D’INSERIMENTO LAVORATIVO
3.6.1 Il rapporto obbligatorio dei soggetti svantaggiati
3.6.2 Le singole categorie di soggetti svantaggiati: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico
3.6.3 (segue): i tossicodipendenti e gli alcolisti
3.6.4 (segue): i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
3.6.5 (segue): i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
3.7 ASPETTI PREVIDENZIALI

CAPITOLO QUARTO: LE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA

4.1 PREMESSA
4.2 ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA E TENDENZBETRIEB
4.3 LE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA NELLA DOTTRINA ITALIANA
4.4 IL LAVORO SUBORDINATO NELLE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA
4.4.1 La rilevanza dell’ideologia
4.4.2 L’obbligo di fedeltà e l’intuitus personae
4.5 LE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA NELLA NUOVA LEGGE SUI LICENZIAMENTI. INDIVIDUALI. L’ART.4 DELLA LEGGE N. 108 DEL1990
4.6 LE ”MANSIONI DI TENDENZA” E LE ”MANSIONI NEUTRE”
4.7 ORGANIZZAZIONI NON PROFIT E TUTELA DELLA TENDENZA

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I diritti sindacali competono a tutti, indistintamente, i lavoratori

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

Roma, 30 ottobre 02
Marco Ruini
http://dirittolavoro.altervista.org/diritti_sindacali.html

1. Quello che il titolo dell’articolo intende esprimere, sembra un’ovvietà, un concetto quasi lapalissiano, ma nella concreta vita aziendale non lo è affatto.

L’alto management aziendale, infatti, quando non è scarsamente sensibile dal lato sociale e giuridico (come ci è accaduto di riscontrare nella maggior parte dei casi), è comunque, sempre ed indiscutibilmente, pervaso da un efficientismo totalizzante, oppressivo ed irrispettoso dei valori di “libertà”, “dignità”, “solidarietà” umana, ecc. Pertanto nutre o preferisce coltivare, per opportunità, la convinzione che l’esercizio dei diritti sindacali (diritto di sciopero, permessi per cariche sindacali rivestite, assemblee, ecc.) costituisca in primis una “perdita di tempo” per il personale, e, secondariamente, di essi siano destinatari i lavoratori “proletari”, non certo coloro che rivestono ruoli e responsabilità, giungendo addirittura a negarli aprioristicamente, concettualmente e fattualmente a coloro che operano nelle Direzioni o Servizi di gestione del Personale.

Al radicarsi di questa convinzione nei vertici aziendali delle aziende del nostro Paese non è estranea la responsabilità degli atteggiamenti “equivoci” della classe dei dirigenti e direttivi che si sono sempre considerati dei (e comportati da) “diversi” dal resto dei lavoratori a loro sottordinati (salvo riscoprire ed invocare la comunanza di tutele dell’ordinamento lavoristico nel caso in cui si ritrovino, superata l’età del rampantismo, demansionati dall’azienda o sottoposti a pratiche vessatorie di mobbing, tese a sollecitare esodi incentivati o prepensionamenti). Chi scrive ricorda come i dirigenti ed i direttivi abbiano sempre considerato il diritto costituzionale di sciopero come strumento di contrapposizione dialettica di rango “secondario” e come la dirigenza sindacale delle aziende industriali abbia sempre anteposto a questo strumento di coazione l’iniziativa di pubblicare (es. nel marzo/aprile 1997) su spazi a pagamento nei principali quotidiani lettere d’appello – e “con il cappello in mano”, come si suol dire – agli imprenditori indisponibili, tramite Confindustria, a rinnovare eminentemente la parte economica degli scaduti ccnl. In una lettera su spazio a pagamento sui quotidiani del 15 aprile 1997 (che abbiamo impressa nella memoria) essi ricordavano piagnucolosamente il loro ruolo di “partners” degli imprenditori, la condivisione degli stessi valori e sembrava si scusassero dell’essere stati indotti – attraverso un’eventuale radicalizzazione delle posizioni conseguente allo “schiaffo” confindustriale – a ”perdere la serenità necessaria per concentrarsi meglio nell’espletamento delle proprie funzioni: collaborare con l’imprenditore per il successo dell’azienda …”.

Nessun accenno di ricorso al primario strumento di contrapposizione costituzionalmente garantito a tutti i lavoratori subordinati (ex art. 2094 c.c., contrattualmente richiamato) per la difesa dei propri interessi, qual’è il (proletario, evidentemente) diritto di sciopero, al quale invero in un’intervista del giorno dopo (16 aprile 1997) la dirigenza sindacale industriale ammetteva di aver fatto un pensierino, in quanto “incoraggiata” dalla contingente discesa “in piazza telematica” degli stessi industriali a difesa dei loro interessi suppostamente colpiti dalla manovrina dell’allora governo Prodi. Protesta imprenditoriale verso il Governo che avrebbe allineato le due iniziative di contrapposizione e avrebbe pertanto privato quella dei dirigenti d’azienda del sospetto di “sgarbo” e della carica di conflittualità “offensiva” verso i loro imprenditori o datori di lavoro.

Questi atteggiamenti hanno concorso a legittimare, in qualche modo, la convinzione nei vertici aziendali (e via via scendendo per li rami nei loro più ottusi ascari ed esecutori) che i diritti sindacali siano “ritagliabili” a misura e convenienza, cioè a dire “circoscrivibili”, che riguardino più che altro le basse qualifiche dell’organico aziendale, che costituisca atto “disdicevole” il loro esercizio da parte del personale direttivo o dei funzionari e che il loro uso sia inibito in assoluto ad aree di dipendenti (es. per quelli con incarichi di gestione di sottordinati ed ancor più per coloro che operano con responsabilità nelle c.d. Direzioni o Servizi di risorse umane) che si ipotizza o si suppone “politicamente” allineati e orientati in senso antagonista alle istanze rivendicative dei sindacati (delle cui acquisizioni comunque beneficeranno senza batter ciglio!), considerati come acriticamente schierati ed appiattiti su posizioni adesive alle determinazioni (giuste o meno che siano) non tanto adottate ma solo “pensate” dal vertice aziendale.

Insomma si è nutrita la convinzione, divenuta poi pretesa oggettiva da parte dell’alto management, che talune aree di personale (rectius: manipoli di dipendenti) debbano atteggiarsi ed essere considerate come “gruppi di tendenza”, microrganismi endoaziendali paragonabili alle “organizzazioni di tendenza” (quali i partiti politici, i sindacati stessi, le testate giornalistiche di partito, gli enti di confessione religiosa e/o ideologica, tenuti all’adesione fideistica alla linea dell’organizzazione), con l’effetto della preclusione per i lavoratori operanti in tali settori di poter esercitare i “diritti sindacali” costituzionali, in quanto (erroneamente) ritenuti dialetticamente ed ideologicamente confliggenti con gli interessi aziendali o con le politiche dell’alta Direzione, suppostamene ispirate alla negazione o contrapposizione aprioristica verso qualunque istanza o rivendicazione sindacale. Ed anche se dovessero essere (del tutto impropriamente, si ripete) questi “nuclei aziendali di personale fiduciario” assimilati alle “organizzazioni o imprese di tendenza”, va subito precisato che i dipendenti delle imprese di tendenza sono pacificamente titolari (superata la consistenza dei 15 dipendenti) delle norme del Titolo III dello Statuto dei lavoratori, afferenti i diritti e le prerogative sindacali, esclusa soltanto – ex art. 4 l. n. 108/1990, e solo per quelle che non abbiano fine di lucro – la c.d. “tutela reale”, costituita dall’obbligo di reintegra in caso di licenziamento ingiustificato (il che significa che in queste imprese di tendenza, purchè senza fini di lucro, altrimenti anch’esse perdono il privilegio di esenzione dall’obbligo della tutela reintegratoria, il licenziamento è monetizzabile).

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Quando è il non profit a licenziare

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

Repubblica — 02 novembre 1998 pagina 37 sezione: AFFARI FINANZA

Come è noto, nessun lavoratore può essere licenziato senza un valido motivo (giusta causa o giustificato motivo). In caso di licenziamento ingiustificato, e quindi illegittimo, il lavoratore avrà diritto, in base al numero di dipendenti della società, al risarcimento del danno o alla reintegrazione in servizio. Vi sono però alcune eccezioni a tale principio di portata generale. Una di queste riguarda le cosiddette organizzazioni di tendenza, ovvero tutti quei soggetti (enti, associazioni, organizzazioni, ecc.) che perseguono finalità di carattere sindacale, culturale, politico, di istruzione, di religione o di culto. Con riferimento ai dipendenti di tali soggetti, la legge prevede che non possa essere applicata la tutela reale del posto di lavoro (e cioè il diritto alla reintegrazione in servizio), e ciò indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. Questo significa che il dipendente ingiustamente licenziato da un’ organizzazione di tendenza potrà rivendicare solo il risarcimento del danno, ma non il diritto a riprendere l’ attività lavorativa. Lo scopo è quello di impedire che tali organizzazioni siano costrette a mantenere in servizio un dipendente che non condivida, o addirittura che si trovi in contrasto, con le finalità che le stesse perseguono. Peraltro, perché tale deroga alle norme in tema di licenziamento illegittimo possa trovare applicazione debbono ricorrere, in capo al datore di lavoro, requisiti ben precisi. Innanzitutto, si deve trattare di un datore di lavoro non imprenditore, ovvero che eserciti la propria attività senza i requisiti tipici che caratterizzano, secondo la legge, tale figura, quali: professionalità, organizzazione, svolgimento di un’ attività destinata alla produzione di beni e servizi. Inoltre, si deve trattare di soggetti che operino senza fini di lucro, e cioè senza avere come scopo della propria attività la produzione di ricchezza. Come precisato ancora di recente dalla Cassazione ( sentenza n. 9237 del 16 settembre 1998 ) i requisiti sopra indicati debbono essere tutti presenti perché operi la deroga di cui si è detto. Vi è, poi, un altro aspetto che deve essere considerato, e che riguarda l’ attività svolta dal dipendente. Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, l’ organizzazione di tendenza non può opporsi alla reintegrazione in servizio del lavoratore ingiustamente licenziato nel caso in cui questo non svolga mansioni che abbiano una diretta connessione con le finalità perseguite dall’ organizzazione. Ciò significa, in sostanza, che per fare la segretaria o il fattorino alle dipendenze di un partito politico o di un ente religioso non è necessario aderire all’ ideologia del partito o condividere la fede dell’ ente stesso, non essendoci dunque ostacoli, in simili ipotesi, all’ eventuale riammissione in servizio del dipendente che sia adibito a queste mansioni. – a cura di Mario Fezzi

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DISEGNO DI LEGGE Senatore R.Manzione – MODIFICA ART. 4 LEGGE 108/1990

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

DISEGNO DI LEGGE – MODIFICA ART. 4 LEGGE 108/1990.N. 514
SENATORE R. MANZIONE – XIV LEGISLATURA
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Onorevoli Senatori occorre ricordare che l’approvazione della legge 11 maggio 1990, n. 108, maturò in un clima di assoluta emergenza; si volle, infatti, con la stessa, evitare la prova referendaria promossa da alcune forze politiche e datoriali. Referendum che, con ogni probabilita , anche alla luce dei risultati della recente consultazione (21 maggio 2000) relativa all’abrogazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto «Statuto dei lavoratori») avrebbe definitivamente sancito l’indirizzo della volontà popolare volta al mantenimento del medesimo articolo 18. La citata legge n. 108 del 1990 non conobbe l’esame delle Assemblee di Montecitorio e di Palazzo Madama, ma fu approvata in sede legislativa dalle competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. La norma, approvata con le modalità appena descritte, e andata ad incidere direttamente sui princõ pi dettati dallo Statuto dei lavoratori e dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali. La citata legge n. 108 del 1990 favorisce, infatti, i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti, nei cui confronti non e piu applicabile la tutela cosiddetta «reale» loro riconosciuta dal citato articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (reintegro nel posto di lavoro), nel caso di licenziamenti (individuali) effettuati senza giusta causa o giustificato motivo (soggettivo od oggettivo). Nei confronti di tali fattispecie la citata legge n. 108 del 1990 applica, invece, solo una forma di tutela obbligatoria, con cui e data facolta al datore di lavoro, in caso di licenziamento ingiusto e di successiva sentenza a lui sfavorevole, di optare tra il reintegro reintegro del lavoratore, o il mero risarcimento (compreso da un minimo di 2,5 mensilita ad un massimo di 6). E’ da riconoscere come all’epoca della data di entrata in vigore della citata legge n. 108 del 1990, ancora non fosse stata fatta molta strada in materia di flessibilità del lavoro (in particolare modo sotto il profilo delle tipologie contrattuali). Ciò rendeva plausibili e legittime le richieste provenienti dal mondo imprenditoriale (piu precisamente dalle piccole e medie imprese) in ordine all’eccessiva rigidità in uscita del lavoro. Diversamente, già allora del tutto priva di giustificazione, ed ancora di piu oggi, fu l’introduzione «a sorpresa» della norma contenuta nel comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 108 del 1990, la cui modificazione è oggetto del presente disegno di legge. Tale norma allarga il campo di applicazione della tutela ridotta, nel caso di licenziamenti ingiusti, al personale dipendente da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attivita di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, indipendentemente dal dato quantitativo-occupazionale (più o meno di 15 dipendenti). Obiettivamente, l’introduzione della norma ha rappresentato un elemento di notevole distorsione nell’ambito della disciplina relativa ai licenziamenti individuali e nello svolgimento delle contrattazioni collettive. Le confederazioni sindacali e datoriali, gli apparati dei grandi partiti politici, le associazioni ambientaliste e di tendenza, gli istituti religiosi di istruzione e formazione, in realtà, oltre ad occupare, solitamente, una notevole quantità di personale, tendono a strutturarsi, sempre più, quali vere e proprie imprese sotto il profilo della gestione economico-amministrativa, dell’organizzazione interna, delle partecipazioni societarie e finanziarie, delle strategie di mercato. Tanto ciò è vero che in numerose occasioni la giurisprudenza dell’ultimo decennio, sia di merito sia di legittimità , ha dovuto riconoscere l’angusto limite della norma in oggetto (articolo 4), riaffermando la piena applicabilita dell’articolo 18 della citata legge n. 300 del 1970 e, quindi, della tutela reale e del conseguente dovere di reintegra del lavoratore ingiustamente licenziato, nei confronti di associazioni ambientaliste, istituti religiosi, associazioni di categoria, eccetera. La motivazione originaria posta a fondamento della norma in esame risulta, infatti, del tutto priva di concreto fondamento anche ad un’analisi superficiale. Si era affermato che la minor incisività della tutela, nei casi di licenziamenti ingiusti, fosse giustificata dal cosiddetto «rapporto fiduciario » che si instaurava al momento dell’assunzione, tra dipendente e datore di lavoro, tenuto conto degli scopi ideali e/o ideologici dell’organizzazione. Tale concetto, del tutto astratto ed astruso, in special modo se utilizzato con riferimento a rapporti di lavoro dipendente, potrebbe essere, tutt’al più , richiamato in relazione alla «dirigenza politica» di un partito, di un sindacato o di un’associazione di tendenza. La regolare assunzione con contratto a tempo indeterminato, regolari versamenti previdenziali e rispetto delle norme sulla contrattazione collettiva nazionale rendono tali rapporti negoziali tra lavoratore e datore di lavoro da tutelare pienamente, sotto ogni profilo. Inoltre, occorre ricordare come la recente regolamentazione del cosiddetto «terzo settore » (no-profit) abbia teso proprio a valorizzare ed a razionalizzare un comparto economico, quale quello delle organizzazioni di volontariato e degli enti no-profit in generale, che offre notevoli margini sviluppo in termini di produzione di reddito e di ricadute occupazionali, favorendo le sue dinamiche imprenditoriali pur nel rispetto dei fini non lucrativi. Per tutti questi motivi si propone la modifica al comma 1 dell’articolo 4 della citata legge n. 108 del 1990, sopprimendo quella parte che limita, ulteriormente, il campo di applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nei casi di licenziamenti individuali ingiusti da parte di enti no-profit. D’altronde, le numerose iniziative legislative intervenute negli ultimi anni in materia di flessibilita del lavoro hanno fornito strumenti (contrattuali) sufficienti (tempo determinato, part-time, contratti di formazione, lavoro interinale, apprendistato) ai datori di lavoro per modulare diversamente, in entrata ed in uscita, il lavoro nelle aziende; strumenti che non giustificano, dunque, il mantenimento di norme di compressione di importanti tutele sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. 1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è soppresso.

Art. 2. 1. La presente legge si applica nei procedimenti giurisdizionali afferenti la materia dei licenziamenti individuali, non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data della sua entrata in vigore.

Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Tesi di Laurea: Rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Giugno 27, 2008

Rapporto di lavoro subordinato nelle organizzazioni di tendenza
di Vincenzo Salamone
Tesi di Laurea A.A.: 2003-04
Università degli Studi di Catania
Facoltà di Giurisprudenza Relatore: Andrea Bettetini

Abstract:
La libertà religiosa assume, quale diritto riconosciuto ai cittadini dalla carta costituzionale, la duplice valenza di libertà individuale e di libertà collettiva dei gruppi confessionali. Si pone, dunque, il problema universale del rapporto individuo-insieme, non solo a livello di fondazione ultima della dimensione personale e sociale, ove l’individuo e l’insieme sono considerati in sé e per sé e quali realtà separate, ma anche a livello di organizzazione concreta della vita nella sua dimensione sociale, che trova la sua interessante manifestazione nelle organizzazioni di tendenza confessionale. Il costituente, quindi, ha operato un doppio riconoscimento, prevedendo da un lato il diritto del singolo verso le formazioni sociali, e dall’altro i diritti di queste verso il singolo. Tale affermazione, però nasconde non pochi rischi, poiché, considerata la stretta correlazione tra queste realtà giuridiche, l’ammettere un diritto può comportare la compressione dell’altro. Ne scaturisce, che il fondamento della libertà non è nel riconoscimento, ma nel modo e nei contenuti in cui questa è garantita.

Parole Chiave:
art 9 costituzione, art. 18 costituzione, art. 19 costituzione art. 2 costituzione, art. 3 costituzione, caso cordero, chiesa, confessioni , divieto di discriminazione giusta causa di licenziamento, ideologia del lavoratore dipendente, libertà libertà di associazione, libertà di insegnamento, libertà di stampa, licenziamento del docente, organizzazioni di tendenza, principio di eguaglianza rapporto di lavoro, rapporto tra stato italiano e santa sede, religione scuola, tutela del lavoratore nella comunità europea, vincolo associativo.

Per la tesi completa: http://www.tesionline.it/

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Disciplina Licenziamento nelle Organizzazioni di Tendenza

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Giugno 25, 2008

Da DL Online:

http://www.di-elle.it/giurisprudenza/licenziamento/organizzazioniditendenza/ingenere/tabid/542/Default.asp

  1. Ai fini della tutela c.d. reale contro i licenziamenti, con applicazione dell’art. 18 St. Lav., va riconosciuto il carattere di imprenditore anche all’associazione senza fini di lucro, di per sè organizzazione di tendenza, che svolga professionalmente un’attività con complessa organizzazione di beni strumentali e di personale per produrre ricchezza. (Trib. Ravenna 12/6/2006, ord., Est. R. Riverso, in Lav. nella giur. 2006, con commento di Michele Miscione, 993)
  2. Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 della legge 11 maggio n. 108, che esclude dall’ambito di operatività dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, l’attività svolta – oltre ad avere carattere non imprenditoriale – deve rientrare in una delle previsioni della suddetta disposizione legislativa, avendo riferimento all’oggetto essenziale e qualificante della stessa e restando irrilevanti profili eventualmente secondari rispetto ai quali la prima abbia autonomia. (In applicazione di tali principi la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori alla Casa internazionale del clero, la cui attività essenziale – affidata a soggetto giuridico avente come scopo il suo svolgimento – consiste nel fornire servizi di tipo alberghiero ad ecclesiastici residenti a Roma per lavoro o transitanti, restando irrilevante l’attività svolta dagli ospiti e le modalità di offerta del servizio, quali la possibilità di svolgere all’interno della Casa attività di culto, ai fini di far rientrare l’attività in quelle di religione o di culto). (Cass. 7/4/2005 n. 7207, Pres. Mercurio Rel. Toffoli, in Dir. e prat. lav. 2005, 1785)
  3. L’art. 4, L. 11 maggio 1990, n. 108 prevede che l’art. 18, L. n. 300/1970 non trovi applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgano senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, di istruzione ovvero di religione e di culto. (Corte d’appello Palermo, 22/1/2004, Pres. Ardito Rel. Civiletti, in Lav. nella giur. 2004, 1007)
  4. Al fine di configurare un’organizzazione di tendenza che, ai sensi dell’art. 4 L. 108/90, è esclusa dal campo di oparatività della tutela reale prevista – in caso di licenziamenti illegittimi – dall’art. 18 L. 300/70 (come modificato dalla L. 108/90), è necessario che si tratti di datore di lavoro “non imprenditore” privo dei requisiti previsti dall’art. 2082 c.c. (e cioè professionalità, organizzazione, natura economica dell’attività, consistente nella produzione di beni o servizi , ovvero nell’interposizione nello scambio di beni o servizi). In particolare, l’applicazione della disciplina prevista dalla L. 108/90 (art. 4) per le organizzazioni di tendenza presuppone l’accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, dell’assenza, nella singola organizzazione, di una struttura imprenditoriale e della presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, come definita dall’art. 4 L. 108/90 (Nel caso, si faceva questione del Telefono Azzurro) (Cass. 22/11/99 n. 12926, pres. Lanni, in Riv. it. dir. lav.2000, pag. 633, con nota di Granata, Organizzazione di tendenza, contratto di lavoro subordinato e licenziamento individuale: il caso del telefono Azzurro)
  5. Al fine di accertare la configurabilità di un’organizzazione di tendenza, sono del tutto irrilevanti le modalità con le quali l’ente datore di lavoro è stato costituito, rilevando esclusivamente il carattere ideologico dell’attività dal medesimo espletata (Pret. Milano 11/12/98 (decr.), est. Cincotti, in D&L 1999, 62, n. Mensi, Titolo III SL e natura imprenditoriale del datore di lavoro)
  6. Perché ricorra la fattispecie della c.d. organizzazione di tendenza, nei cui confronti, a mente dell’art. 4, 1° comma, secondo cpv., L. 11/5/90 n. 108, è esclusa l’applicabilità dell’art. 18 SL, occorrerà che il datore di lavoro non sia un imprenditore, con ciò dovendosi intendere non tanto l’assenza dello scopo di lucro, quanto, invece, l’assenza del criterio di economicità nello svolgimento dell’attività istituzionale. Tale ultima attività, poi, dovrà necessariamente coincidere con quelle elencate in via d’eccezione nell’art. 4 cit., in quanto tali suscettibili di sola stretta interpretazione (Pret. Nuoro 21/12/96, est. Passerini, in D&L 1998, 224)
  7. Un istituto scolastico confessionale svolge attività imprenditoriale anche se percepisce un compenso per le sole attività collaterali e non anche per l’attività scolastica (Cass. 15/9/95 n. 9734, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1996, 218, nota S. MUGGIA, Sul requisito dell’economicità della prestazione di enti scolastici confessionale e del rapporto di lavoro dei religiosi)
  8. Non è configurabile quale organizzazione di tendenza l’associazione sindacale che si prefigge un fine economico ben preciso quale quello di rendere più produttiva l’attività delle cooperative associate (Pret. Roma 8/11/96, est. Buonassisi, in D&L 1997, 399)
  9. La norma di cui all’art. 4, 1° comma, L.11/5/90 n. 108 che esclude l’applicabilità dell’art. 18 SL alle c.d. organizzazioni di tendenza, si applica soltanto ai lavoratori che svolgono mansioni ideologicamente qualificate, e non ai lavoratori che svolgono mansioni neutre rispetto alla tendenza (nel caso di specie il Pretore ha ritenuto neutra, indipendentemente dalla natura imprenditoriale o meno dell’associazione di appartenenza, la mansione di addetto al servizio crediti agevolati) (Pret. Roma 8/11/96, est. Buonassisi, in D&L 1997, 399)
  10. Le religiose, che lavorano per un istituto scolastico confessionale, autonomo dalla congregazione religiosa cui appartengono, devono essere computate ai fini della ricorrenza del requisito numerico ex art. 18 S.L. qualora svolgano il loro lavoro con i caratteri propri della subordinazione (nel caso di specie, i rapporti di lavoro con le religiose è stato ritenuto di natura subordinata dal momento che le stesse percepivano una retribuzione ed erano iscritte presso i competenti enti previdenziali) (Cass. 15/9/95 n. 9734, pres. Lanni, est. Vigolo, in D&L 1996, 218, nota S. MUGGIA, Sul requisito dell’economicità della prestazione di enti scolastici confessionale e del rapporto di lavoro dei religiosi)
  11. Il comportamento di un insegnante di educazione fisica non conforme all’insegnamento dottrinale della chiesa è irrilevante ai fini del giudizio sul suo operato, trattandosi di prestazione tecnica non in grado di influenzare in alcun modo l’insegnamento della scuola (Cass. 16/6/94 n. 5832, pres. Benanti, est. Nuovo, in D&L 1995, 213, nota MUGGIA, Problemi interpretativi del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza per aver un dipendente contratto matrimonio civile)
  12. Deve essere considerato illegittimo il licenziamento di un insegnante di educazione fisica di una scuola religiosa per il fatto di avere contratto matrimonio civile (Cass. 16/6/94 n. 5832, pres. Benanti, est. Nuovo, in D&L 1995, 213, nota MUGGIA, Problemi interpretativi del licenziamento nelle organizzazioni di tendenza per aver un dipendente contratto matrimonio civile)

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