Italia Oggi 11 Ottobre 2008
di Debora Alberici
La Cassazione dà il via libera alle onlus per produrre profitti. Infatti d’ora in avanti potranno gestire attività non rivolte necessariamente ai poveri e quindi farsi pagare. Resta fermo il limite della distribuzione degli utili.È questo il nuovo e importante principio affermato dalle Sezioni unite della Cassazione che, con la sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008, hanno respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. [...] La Suprema corte, questa volta, ha segnato un importante punto in favore delle onlus nell’ormai storico braccio di ferro contro il fisco. Infatti l’amministrazione finanziaria tenta da anni di restringere sempre di più il numero di associazioni non profit che godono di grandi benefici fiscali. E lo aveva fatto anche nel caso sottoposto all’esame del Collegio esteso che è iniziato qualche anno fa a Bologna. Un’associazione non profit, che gestiva attività per persone anziane facendo pagare loro una retta mensile (risultata poi essere proporzionata al mercato di quel momento) era stata cancellata d’ufficio, per mano dell’Agenzia delle entrate, dall’Anagrafe unica. Ciò, fra l’altro, era avvenuto nonostante il parere contrario dell’Agenzia delle onlus. Così la fondazione aveva fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che le aveva dato ragione. Stessa sorte in secondo grado. La Commissione regionale dell’Emilia Romagna aveva respinto l’appello del fisco precisando che l’articolo 10 del dlgs 460 del 1997 prevede che sono onlus “se svolgono attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, a prescindere dalle condizioni di svantaggio dei destinatari delle stesse, purché sussista il fine solidaristico”. [...] Nessun dubbio fra il Collegio che ha confermato la legittimità dei profitti delle onlus sollecitato, fra l’altro, dalla procura generale. [...] In particolare, si legge nei passaggi più interessanti di questa pronuncia destinata a passare alla storia, “non appare incompatibile con il fine solidaristico di una onlus lo svolgimento di attività dietro pagamento. Sempre che, occorre aggiungere, attraverso il pagamento non si realizzi, accanto all’intento solidaristico, anche un fine di lucro”. Le norme sulle associazioni non profit, spiega ancora la Cassazione, dispongono la possibilità “di perseguire finalità di solidarietà sociale quando le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Quindi le attività possono essere considerate rientranti tra quelle aventi finalità di solidarietà sociale anche a prescindere dalla sussistenza di una situazione di svantaggio economico del beneficiario”. Resta fermo, tuttavia, “il divieto di distribuzione degli utili.
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