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Il licenziamento collettivo ed i datori di lavoro non imprenditori

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Maggio 20, 2009

“Il licenziamento collettivo ed i datori di lavoro non imprenditori”
di Avv. Rocchina Staiano (dottore di ricerca-Università di Salerno)
(lunedì 28 giugno 2004)

1. Le novità introdotte dal D. Lgs. 110/2004 in tema di licenziamento collettivo.

Il D. Lgs. 8 aprile 2004 n. 110, modificando l’art. 24 della L.223/1991 , ha esteso il licenziamento collettivo anche ai datori di lavoro non imprenditori, quindi agli imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione o di religione o di culto. Tale modifica è divenuta necessaria, in quanto la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 16 ottobre 2003, C-32/02, ha dichiarato illegittima la legge italiana sui licenziamenti collettivi nella disposizione (art. 24) relativa all’esclusione dei datori di lavoro che nell’ambito delle loro attività non perseguono fini di lucro.
[...]

2. Rassegna giurisprudenziale sull’art. 2082 c.c.: nozione di “datore di lavoro imprenditore”.

I. La condizione perchè un soggetto acquisti lo status di imprenditore è che l’attività economico- commerciale, pur svolta per il tramite di altra struttura, sia direttamente e personalmente riferibile ad esso (Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 1999, n. 1396, in Giust. Civ., Mass., 1999, 443).

II. L’attività di prestazione di garanzie personali, priva di diretta od indiretta motivazione ed estranea ad una generale operatività sul mercato (in quanto rivolta in via esclusiva a favore di un unico soggetto), esclude lo svolgimento di attività imprenditoriale (Tribunale Torino, 10 ottobre 1997, in Giur. it., 1998, 737).

III. L’acquisto della qualifica di imprenditore, anche ai fini dell’assoggettabilità alle procedure concorsuali, richiede non una semplice intenzione, ovvero il compimento di atti preparatori ed organizzativi, ma l’effettivo esercizio professionale dell’attività, ossia la concreta gestione dell’organizzazione imprenditoriale (Corte appello Bologna 4 ottobre 1985, in Giur. comm., 1986, II, 617).

IV. L’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica, assunte come indice della professionalità necessaria, ex art. 2082 c.c., per l’acquisto della qualità di imprenditore, vanno intese in senso non assoluto ma relativo, poichè anche lo svolgimento di un unico affare può comportare la qualifica imprenditoriale, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola (Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 1986 n. 3690, in Giust. civ., Mass., 1986, fasc. 5).

V. Lo scopo di lucro che costituisce requisito essenziale della nozione di impresa è individuabile non solo quando l attività intrapresa sia rivolta al diretto incremento pecuniario, ma in qualsiasi utilità economica, consista questa in un risparmio di spesa o in altro vantaggio patrimoniale (Cassazione civile, sez. I, 3 dicembre 1981 n. 6395, in Giust. civ., Mass., 1981, fasc. 12).

3. Rassegna giurisprudenziale sulla nozione di “datore di lavoro non imprenditore”.

I. Al fine di configurare un’organizzazione di tendenza, che, ai sensi dell art. 4, 1. 11 maggio 1990 n. 108, è esclusa dall ambito di operatività della tutela reale prevista – in caso di licenziamenti illegittimi – dall art. 18 1. 20 maggio 1970 n. 300 (come modificato dall art. 1 1. 11 maggio 1990 n. 108), è necessario che si tratti di datore di lavoro “non imprenditore”, privo dei requisiti previsti dall art. 2082 c.c. (e cioè, professionalità, organizzazione, natura economica dell attività, consistente nella produzione di beni o servizi, ovvero nell interposizione nello scambio di beni o servizi). In particolare, l’applicazione della disciplina, prevista dalla l. n.108 del 1990 (art. 4) per le organizzazioni di tendenza, presuppone l accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, dell assenza, nella singola organizzazione, di una struttura imprenditoriale e della presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza, come definita dall art. 4 1. 11 maggio 1990 n. 108 (Cassazione civile sez. lav., 22 novembre 1999, n. 12926, in Foro it., 2000, I, 74).

l’articolo completo su:

http://www.lavoroprevidenza.com/leggi_articolo.asp?id=105

Una Risposta a “Il licenziamento collettivo ed i datori di lavoro non imprenditori”

  1. [...] I. La condizione perchè un soggetto acquisti lo status di imprenditore è che l’attività economico- commerciale, pur svolta per il tramite di altra struttura, sia direttamente e personalmente riferibile ad esso (Cassazione civile, sez. I, 19 febbraio 1999, n. 1396, in Giust. Civ., Mass., 1999, 443)…[continua...] [...]

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