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La mancanza della finalità di lucro non è sufficiente ad escludere l’applicabilità dell’art. 18

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Dicembre 14, 2008

La mancanza della finalità di lucro non è sufficiente ad escludere l’applicabilità dell’art. 18 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 18218 del 20 dicembre 2002, Pres. Ianniruberto, Rel. Mazzarella).
http://www.coordinamentorsu.it/doc/norme2003/2003_0101lic.htm

Carlo B., dipendente dell’Istituto Addestramento Lavoratori con mansioni di direttore di funzione, è stato licenziato con motivazione riferita a ragioni organizzative. Egli ha impugnato il licenziamento chiedendo, in applicazione dell’art. 18 St. Lav., la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna dell’Istituto al risarcimento dei danni. L’Istituto si è difeso sostenendo, tra l’altro, che, in quanto emanazione del sindacato nazionale CISL, esso svolgeva un’attività dotata di rilevanza costituzionale e di alto valore sociale e pertanto nei suoi confronti non era applicabile l’art. 18 St. Lav. L’Istituto ha invocato l’art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 secondo cui l’art. 18 non è applicabile ai “datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”. Il Pretore ha ritenuto illegittimo il licenziamento, ma ha escluso l’applicabilità dell’art. 18 St. Lav. e pertanto si è limitato a condannare l’Istituto a riassumere il lavoratore ovvero a versargli l’indennità di quarantadue milioni di lire. Il Tribunale di Torino, in grado di appello, ha confermato l’illegittimità del licenziamento, ma ha ritenuto applicabile l’art. 18 St. Lav. ordinando pertanto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e condannando l’Istituto al risarcimento del danno. Il Tribunale ha rilevato che l’Istituto, con 270 dipendenti e 9 centri di formazione professionale, ancorché sovvenzionato in prevalenza con interventi pubblici, aveva tutte le caratteristiche dell’impresa industriale sia per l’oggetto (attività di formazione professionale anche con corsi a pagamento) che per i criteri di economicità della gestione, diretta a rendere un servizio anche economicamente redditizio, sia pur socialmente apprezzabile. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione censurando il Tribunale, tra l’altro per avere ritenuto applicabile l’art. 18 St. Lav.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18218 del 20 dicembre 2002, Pres. Ianniruberto, Rel. Mazzarella) ha rigettato il ricorso, affermando che ai fini dell’applicazione dell’art. 18 St. Lav. ciò che rileva è la struttura imprenditoriale del datore di lavoro, anche se esso non persegua fini di lucro; infatti l’art. 4 della legge n. 108 del 1990 si riferisce ai datori di lavoro “non imprenditori” e pone pertanto quale requisito indefettibile ai fini della esclusione della tutela reale in materia di licenziamenti che l’organizzazione datrice di lavoro non possa in ogni caso proporsi in termini imprenditoriali. Questa norma, pertanto – ha aggiunto la Corte – esige in via preliminare la indagine sulla imprenditorialità o meno della organizzazione e, solo in caso negativo, quella successiva sulla configurabilità di un’organizzazione di tendenza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente accertato la struttura imprenditoriale dell’Istituto e pertanto non sia incorso in violazione dell’art. 4 della legge n. 108 del 1990.

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