Lavoro e No Profit

Terzo Settore. La nuova frontiera della lotta per i diritti dei lavoratori!

Archivio per 8 Luglio 2008

Fondazioni Universitarie: un pericolo che viene da lontano

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 8, 2008

Fondazioni Universitarie: un pericolo che viene da lontano (18 maggio 2005)
di Vincenzo Greco
dal sito: http://www.girodivite.it

Sono nove le Fondazioni Universitarie in Italia. Tra i soci fondatori anche Istituti bancari ed enti pubblici. Accorgersi solo ora della progressiva privatizzazione delle università è un errore. Si tratta di un processo che fonda le sue radici in una serie di atti normativi: la legge 168 di istituzione del MURST e di fuoruscita dal sistema della pubblica istruzione; la revisione degli ordinamenti didattici; la cancellazione del diritto allo studio con l’abolizione del presalario e con la progressiva chiusura delle case dello studente; la Finanziaria del 1994 che introduce il finanziamento a budget per le Università, ne vincola la spesa per il personale al 90% dell’ammontare dei finanziamenti, sancisce l’abolizione della pianta organica nazionale e riduce quelle di Ateneo; la legge 29 del 1993 che stabilisce la privatizzazione del rapporto di lavoro dei cosiddetti “non docenti”; il primo contratto nazionale di lavoro privatizzato del 1994 -1997; le autonomie didattiche e i nuovi percorsi formativi; il regolamento attuativo dell’art.59; l’articolo 29 della finanziaria 2002. Emerge, dunque, un percorso lineare e sostanzialmente coerente con i propositi di privatizzazione delle “riforme” Ruberti, denunciati dagli studenti della “Pantera” alla fine degli anni ottanta.
Ma per quale motivo le Fondazioni?
La risposta la troviamo nell’art. 1 del DPR 254 del 2001 che individua la Fondazione come strumento di riorganizzazione del sistema universitario e di privatizzazione dell’istruzione pubblica, e definisce in dettaglio le attività e i servizi che potranno essere esternalizzati alle fondazioni; sono, praticamente, tutte quelle attualmente svolte dalle Università: dall’acquisto di beni e servizi, agli uffici tecnici, centri di calcolo, centri informatici e altri servizi messi in campo in questi anni come incubatori e acceleratori d’impresa ecc. ecc., compresa l’attività formativa (master) e inoltre i servizi per il diritto allo studio fin qui gestiti dalle Regioni.

Per la comprensione del problema può essere utile rileggere la dichiarazione del leghista Flavio Rodeghiero. “Allo stato attuale – scrive il parlamentare – tra l’ambiente universitario e quello privato non esistono stabili rapporti di collaborazione. I recenti sviluppi normativi – continua Rodeghiero – hanno individuato nelle Fondazioni Universitarie i nuovi strumenti cui le Università dovranno ricorrere per favorire la nascita ed il consolidamento di tali rapporti, nonché per ampliare le fonti del loro finanziamento…..Attraverso la Fondazione sarà possibile realizzare opere e finanziare spese che attualmente – conclude il parlamentare – sono precluse o intralciate dai regolamenti di contabilità dell’Università”. Poco convincente appare il parlamentare leghista quando afferma che “la ricerca di fonti di autofinanziamento” non significa, per lo Stato, rinunciare “al suo impegno per assicurare e garantire un completo e sufficiente alto livello di formazione universitaria”. In realtà si prepara l’uscita dello Stato dalla gestione universitaria.

E chiarificatore appare un articolo pubblicato su “Il Sole 24 Ore” nell’ottobre del 2003. “I servizi informatici, la gestione delle biblioteche – scrive Luca Perfetti di Urbino – potrebbero essere tranquillamente conferiti, con i beni ed il personale relativo, in società partecipate in misura maggioritaria dalle università. Altrettanto dicasi, sul modello della Consip spa, per gli approvvigionamenti, e sul modello di patrimonio dello Stato Spa, per la proprietà degli immobili”. Si otterrebbe, per l’articolista, un duplice scopo: dimettere i servizi non funzionali alle attività istituzionali e valorizzare gli altri.

E continua: “negli stessi termini a ‘società veicolo’ delle università potrebbero essere affidati la formazione e l’aggiornamento, diversi dalla didattica universitaria. Servizi che, in virtù del controllo dell’Università sulle società, potrebbero essere affidati direttamente e senza gara secondo gli schemi degli appalti in house”. Una valutazione errata del problema secondo la quale la libertà di ricerca e di insegnamento verrebbero salvaguardate. Al ridursi del finanziamento statale si potrebbe, infatti, essere costretti a sopperire con la ricerca di fondi privati, che in Ingegneria porterebbe ad un totale asservimento a logiche di profitto immediato (l’Università come centro di progettazione a basso costo). Non a caso già oggi l’industria italiana non investe nulla su ricerca e sviluppo che comporti un, sia pur minimo, rischio.

Un futuro a tinte fosche per il personale tecnico amministrativo. L’opzione ‘Fondazione’ comporterà il trasferimento, alla nuova struttura di diritto privato, del personale universitario, la loro fuoriuscita dal sistema contrattuale pubblico e delle Università senza garanzie né certezze di stabilità di lavoro e un primo massiccio taglio agli organici degli atenei. La già accesa competitività degli atenei diventerà una vera e propria guerra per la sopravvivenza in cui le Università più grandi e ricche potranno ‘galleggiare’ rinunciando a gran parte delle loro funzioni e mettendo nelle mani dell’impresa il potere di orientare didattica e ricerca pubblica; mentre le piccole potranno solo tentare di associarsi in Fondazioni per non affondare nella palude del degrado e della dequalificazione. Toccherà alla contrattazione sindacale individuare il contratto collettivo a cui riferire i rapporti di lavoro dei lavoratori esternalizzati alle Fondazioni; e dovrà farlo nell’intervallo che va dalla costituzione delle Fondazioni alla scadenza del contratto collettivo di lavoro di provenienza.

Il secondo ordine di problemi riguarda l’effettiva necessità di spostare questi lavoratori fuori dal contratto Università sapendo le conseguenze: perdita dei diritti e di sicurezza del lavoro, oppure trasferimento ad altro contratto collettivo privato peggiorativo dei trattamenti o, peggio ancora, a un contratto collettivo di fondazione, sul modello dei contratti delle Università private.

Il terzo ordine di problema riguarda i nuovi assunti delle fondazioni che non potranno certo essere abbandonati ai contratti di lavoro individuali o a contratti con trattamenti inferiori e/o con minori diritti di quello dell’Università. Allora perché il governo vuole fare queste operazioni? “La motivazione ufficiale – scrive l’avvocato Balsi – si basa sull’equazione ‘privato=efficiente’, dove la misura dell’efficienza è esclusivamente finanziaria. La motivazione vera più verosimile è che non si possono operare drastici tagli alle tasse solo sulla base di un recupero di efficienza dello Stato, a parità di servizi. L’unico modo- conclude Balsi – è tagliare ambiti in cui opera lo Stato, voci di bilancio tout-court e, dunque, servizi”.

Finora sono nove le Fondazioni universitarie. Tra non molto, nel gruppo dei ristretti, entrerà, anche, la Scuola Normale di Pisa. Fortunatamente ancora poche rispetto al numero di Atenei esistenti sul territorio. La ricostituzione dell’asse Moratti-Tremonti dovrebbe, però, ridare fiato e vigore ad un vecchio, e mai abbandonato, disegno filosofico.

Sono gli stessi che, il 1° marzo 2002, scrissero l’articolo, a due mani, “Ricerca, un impegno del governo” comparso su “Il Corriere della Sera”. Tra “gli obiettivi della riforma” i due rappresentanti governativi inserivano “il principio della trasformazione di strutture dell’amministrazione pubblica in società per azioni e in fondazioni. Un processo – scrivevano – che sarà avviato nei prossimi giorni, a partire dalla graduale trasformazione (dove possibile e dove voluta) delle Università in fondazioni”.

Se il feeling tra i due è ancora forte, assisteremo ad una impennata del processo di privatizzazione delle Università e alla trasformazione delle stesse in Fondazioni.

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Tesi di Laurea: Lavoro e non profit

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 8, 2008

Lavoro e non profit
Francesca Torelli
Università degli Studi di Macerata
a.a. 1999-2000

Le “non profit organizations”, cioè quegli enti e organizzazioni private, formalmente costituite, operanti nel sistema economico con finalità diverse dal raggiungimento di un profitto, hanno attirato, negli ultimi anni, l’attenzione di economisti, sociologi e giuristi.
Tale interesse è stato probabilmente determinato dalla particolare situazione che l’Italia si trova ad affrontare. L’alta incidenza del debito pubblico e il bisogno di migliorare la qualità, l’efficienza e la quantità di molti servizi inducono a considerare sempre più necessario il passaggio da un sistema sociale prevalentemente pubblico – Welfare State – a un sistema misto, dove accanto ai servizi pubblici operino anche organizzazioni e imprese private.
Gli enti non profit non sono un novità nel nostro paese, nel quale operano già da moltissimo tempo; le prime forme di organizzazione senza scopo di lucro nascono a partire dall’XI secolo fino alle soglie dell’età moderna-contemporanea. Sono un esempio le Opere Pie e le Confraternite: enti morali amministrati da istituzioni religiose, che offrivano assistenza sociale e sanitaria a soggetti indigenti; il loro patrimonio consisteva principalmente di
lasciti e donazioni. Una parte di esse sono tuttora operanti, ad esempio, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).
A partire dagli anni ‘90 il legislatore italiano ha operato un reale riconoscimento giuridico del cosiddetto “Terzo settore” o “Settore non profit”, che da molto tempo è largamente operante in ambito sociale.
Tale riconoscimento è iniziato attraverso due importanti leggi: la legge 11 agosto 1991, n. 266 e la legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia rispettivamente di volontariato e cooperative sociali, come risposta all’inadeguatezza del quadro legislativo di fronte all’evoluzione delle imprese non profit.
La prima è un tentativo di codificare e regolamentare la spontanea attività di volontariato, concepita sostanzialmente come suppletiva ed integrativa alle carenze statali.
La seconda ha riconosciuto il ruolo produttivo di organizzazioni non fondate sull’obiettivo primario di realizzare un profitto, ma di perseguire uno scopo sociale e solidaristico in forma d’impresa.

CAPITOLO PRIMO: DEFINIZIONE DI NON PROFIT

1.1 IL NON PROFIT IN ITALIA
1.2 LA LEGISLAZIONE SULLE NON PROFIT ORGANIZATIONS
1.2.1 I principi costituzionali
1.2.2 Le organizzazioni non profit nel Codice Civile
1.3 LA RIFORMA TRIBUTARIA ATTUATA DAL D. LGS. N. 460 DEL 1997
1.3.1 Gli enti non commerciali
1.3.2 Definizione giuridica delle ”organizzazioni non lucrative di utilità sociale”
1.4 IL LAVORO NEL SETTORE NON PROFIT

CAPITOLO SECONDO: LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
2.1 IL RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
2.2 DEFINIZIONE LEGALE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO. RATIO LEGIS E DESCRIZIONE NORMATIVA
2.2.1 (segue): l’assenza del fine di lucro
2.2.2 (segue): l’organizzazione
2.3 IL LAVORO SUBORDINATO ED AUTONOMO
2.4 LA TUTELA DEL LAVORATORE VOLONTARIO:ASPETTI PREVIDENZIALI

CAPITOLO TERZO: LE COOPERATIVE SOCIALI
3.1 LA LEGGE N. 381 DEL 1991. UN NUOVO TIPO DI SOCIETÀ COOPERATIVA
3.2 IL LAVORO NELLE COOPERATIVE SOCIALI
3.3 LA PRESENZA (EVENTUALE) DEI SOCI VOLONTARI NELLA COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
3.4 LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI SOCI VOLONTARI
3.5 IL RAPPORTO TRA SOCIO E COOPERATIVA SOCIALE
3.5.1 La configurazione giuridica del lavoro cooperativo secondo la dottrina e la giurisprudenza
3.5.2 (segue): la giurisprudenza
3.6 I SOGGETTI SVANTAGGIATI E LE COOPERATIVE D’INSERIMENTO LAVORATIVO
3.6.1 Il rapporto obbligatorio dei soggetti svantaggiati
3.6.2 Le singole categorie di soggetti svantaggiati: gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico
3.6.3 (segue): i tossicodipendenti e gli alcolisti
3.6.4 (segue): i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare
3.6.5 (segue): i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione
3.7 ASPETTI PREVIDENZIALI

CAPITOLO QUARTO: LE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA

4.1 PREMESSA
4.2 ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA E TENDENZBETRIEB
4.3 LE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA NELLA DOTTRINA ITALIANA
4.4 IL LAVORO SUBORDINATO NELLE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA
4.4.1 La rilevanza dell’ideologia
4.4.2 L’obbligo di fedeltà e l’intuitus personae
4.5 LE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA NELLA NUOVA LEGGE SUI LICENZIAMENTI. INDIVIDUALI. L’ART.4 DELLA LEGGE N. 108 DEL1990
4.6 LE ”MANSIONI DI TENDENZA” E LE ”MANSIONI NEUTRE”
4.7 ORGANIZZAZIONI NON PROFIT E TUTELA DELLA TENDENZA

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Tesi di Laurea: Forma ed impugnazione del licenziamento

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 8, 2008

Forma ed impugnazione del licenziamento
di Domenico Pelliccione
Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Parma
Relatore: Enrico Gragnoli

consultabile su http://www.tesionline.it/

La cessazione di un rapporto di lavoro subordinato costituisce, molto spesso, un evento traumatico per il prestatore d’opera e, in ogni caso, quando l’iniziativa di porre termine al rapporto proviene dal datore di lavoro, impone quasi sempre un’attenta valutazione, sia per l’aspetto formale che per quello sostanziale.
Esistono, proprio per l’importanza di questo evento, specifiche regole da seguire e numerosi aspetti da considerare sotto pena, in caso di inosservanza, di conseguenze non solo di natura economica, ma anche, a volte, ben più radicali, che possono arrivare a togliere effetto al provvedimento, ripristinando quindi lo status quo ante.
Le disposizioni legislative in tema di licenziamento sono il frutto di una evoluzione storica, che nel corso negli anni ha previsto diversi gradi di tutela: al giorno d’oggi sono ormai pochissimi i casi in cui si è mantenuto il regime di libera recedibilità (i casi, cioè, in cui il datore di lavoro è libero di attuare il c.d. licenziamento ad nutum), mentre, a partire dall’entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604, il regime vincolistico dell’obbligo di motivazione del licenziamento si è trasformato in regola generale.
Si è venuto in tal modo a creare un complesso sistema di rapporti tra qualificazione del licenziamento (individuale, collettivo, disciplinare), vizi formali del recesso (per mancanza di una forma particolare dell’atto o per inosservanza di una determinata procedura), categoria di invalidità dell’atto (inesistenza, inefficacia, nullità, annullabilità), tipologia del meccanismo sanzionatorio (tutela ex art. 18 della legge n. 300/1970, tutela civilistica o tutela c.d. “obbligatoria” ex art. 2 della legge n. 108/1990) e regime impugnatorio (secondo lo schema di cui all’art. 6 della legge n. 604/1966 o secondo il sistema previsto dall’art. 2 della legge n. 108/1990). Tale complicato insieme di rapporti ha determinato sul piano giurisprudenziale risultati spesso contraddittori, che potrebbero indurre in errore anche l’interprete più esperto.
Scopo di questa dissertazione, intitolata «Forma ed impugnazione del licenziamento», è quindi quello di fissare alcune basilari nozioni per la cognizione dei problemi interpretativi di maggior rilievo, che hanno impegnato dottrina e giurisprudenza, non solo di merito, in tema di forma ed impugnazione dell’atto di recesso datoriale.
In particolare, sarà trattato il tema della forma del licenziamento, anche in riferimento a fattispecie particolari, quali il licenziamento durante il periodo di prova e il licenziamento dei dirigenti, per poi passare alla disamina dell’impugnazione del licenziamento e delle conseguenze sanzionatorie, sempre attraverso il puntuale rimando alle disposizioni sostanziali dei principali testi normativi in materia, senza tralasciare la doverosa attenzione verso i contributi offerti dai maggiori esperti in dottrina e verso le più significative pronunce della giurisprudenza, soprattutto della Suprema Corte.

INTRODUZIONE

CAPITOLO I PREMESSE E NOZIONI PROPEDEUTICHE
1. Le fonti legislative in materia di licenziamento
2. Il licenziamento: nozione e cenni fondamentali
3. La forma: definizione
4. La forma nel diritto del lavoro
5. L’impugnazione

CAPITOLO II LA FORMA DEL LICENZIAMENTO
1. Il campo di applicazione della legge n. 604/1966
2. La forma scritta del licenziamento
3. Le modalità di comunicazione
4. La richiesta e la comunicazione dei motivi
5. Il licenziamento disciplinare: i contrasti sulla sua concezione
5.1. Residuale ambito di operatività del codice disciplinare
5.2. L’inosservanza delle procedure di cui all’art. 7 Stat. Lav.
5.3. La contestazione formale dell’addebito disciplinare
5.4 Il licenziamento disciplinare del dirigente
6. Il licenziamento del lavoratore durante il periodo di prova
7. Il licenziamento collettivo e i vizi di forma

CAPITOLO III L’IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
1. Profili generali e casi particolari
2. La forma vincolata dell’atto di impugnazione
3. L’impugnazione stragiudiziale
4. L’impugnazione giudiziale
5. Il tentativo di conciliazione
6. Il termine di decadenza per l’impugnazione
7. La mancata impugnazione del licenziamento
8. L’acquiescenza al licenziamento e la rinuncia all’impugnazione
9. L’impugnazione del licenziamento invalido

CAPITOLO IV I PROFILI SANZIONATORI
1. I vizi del negozio giuridico e del licenziamento
1.1. La nullità
2. Invalidità del licenziamento: inefficacia o nullità?
3. Le conseguenze sanzionatorie sul rapporto di lavoro
4. La revoca del licenziamento
5. La rinnovazione del licenziamento viziato
6. La sospensione temporanea del potere di licenziamento

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