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Archivio per 2 Luglio 2008

Vendita o cessione di ramo di cooperativa sopra ai 15 dipendenti

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 2, 2008

Tratto da: Il Lavoro – L’esperto risponde
http://lavoro.newsfood.com/
http://lavoro.newsfood.com/Articolo/News.asp?UN=2497

D: Mia moglie è dipendente di un Istituto onlus nel quale opera insieme ad altri 20 dipendenti anche una coop selvaggia. Ora la vogliono cedere alla Coop con alcuni altri dipendenti. L’art. 2112 parla di vendita o cessione di ramo d’azienda non di cessioni di dipendenti ad un appalto dello stesso servizio. Lo possono fare?? E come c’è una procedura da rispettare?

R: Se la ONLUS vuole porre in essere una cessione di ramo d’azienda alla COOP lo può fare nel rispetto delle condizioni e delle procedure stabilite dalla legge.

Quando c’è una cessione d’azienda il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (Art. 2112 Codice civile): tale cessione si inquadra nella fattispecie più generale del trasferimento d’azienda che opera in caso di vendita, ma anche di affitto o concessione di usufrutto di un’azienda.

Per quanto attiene alla continuità dei rapporti di lavoro instaurati, il trasferimento d’azienda non costituisce giustificato motivo di licenziamento, per cui tutti i rapporti di lavoro continuano con il soggetto acquirente, con la conservazione da parte del lavoratore di tutti i diritti inerenti.

Inoltre l’art. 2112 stabilisce, a garanzia dei lavoratori trasferiti, l’obbligazione solidale dell’alienante e dell’acquirente per tutti i crediti maturati dai lavoratori.

Tuttavia è facoltà dei lavoratori liberare l’alienante dalle sue obbligazioni in materia, purchè la rinuncia venga sottoscritta in una delle sedi istituzionali, ovvero in sede sindacale, con l’osservanza delle procedure illustrate agli artt. 410 e 411 del codice di procedura civile.

Con il D.Lgs. n. 276 del 2003 il legislatore ha ricompresso anche l’ipotesi in cui l’attività ceduta sia esercitata senza scopo di lucro (come ad esempio per le ONLUS). Peraltro il D.Lgs. n. 276 del 2003 ha stabilito che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda.

La procedura sindacale

Se la ONLUS dove lavora la signora occupa più di 15 dipendenti, in base all’art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428; ed al D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 nel caso di trasferimento di azienda, l’alienante e l’acquirente, devono darne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni prima, che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, per cui l’obbligo trova nell’atto di trasferimento o nell’intesa vincolante i due indici che fissano la decorrenza dell’obbligo di comunicazione in forma scritta.

La comunicazione deve essere fatta alle rispettive organizzazioni sindacali (aziendali per i lavoratori, di categoria per le aziende). In mancanza di dette organizzazioni aziendali, la comunicazione dev’essere effettuata alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche per il tramite dell’organizzazione sindacale alla quale l’azienda aderisce o conferisce mandato.

Il contenuto dell’informazione deve riguardare:

a) la data (o la data proposta) per il trasferimento;

b) le motivazioni del programmato trasferimento;

c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali;

d) le eventuali misure prevista nei loro confronti.

Successivamente, su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, formulata entro 7 gg. dal ricevimento della predetta comunicazione, entrambi i soggetti (cedente e cessionario) sono tenuti ad avviare entro 7 gg. dalla predetta richiesta un esame congiunto con gli organismi sindacali richiedenti (ai quali avevano per l’appunto indirizzato le informazioni); obiettivo dell’esame congiunto è la stipulazione di un accordo nel termine di 10 gg.: in mancanza di accordo entro tale termine, la consultazione si intende peraltro esaurita; la sanzione per il mancato rispetto, da parte di entrambe le aziende interessate, degli obblighi di informazione e di esame congiunto, costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28, Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970).

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