Lavoro e No Profit

Terzo Settore. La nuova frontiera della lotta per i diritti dei lavoratori!

Archivio per 1 Luglio 2008

Con l’ etica si resta al verde (era il 1999…)

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

No profit / Sono stati un flop (finora) i prodotti finanziari con finalita’ sociali
Con l’ etica si resta al verde
I fondi e gli altri strumenti che danno parte dei guadagni ad attivita’ benefiche hanno molto deluso. Ma in futuro…
Corriereconomia (11 gennaio 1999) – Corriere Economia

Qualche tempo fa, dalle pagine de Il Sole 24 ore, il consiglio di amministrazione di Afv – Milla sim ringraziava dipendenti, collaboratori e clienti che avevano permesso di devolvere tutti i ricavi delle commissioni effettuate il 10 dicembre (oltre 268 milioni di lire) a una decina di enti e associazioni benefiche. Un po’ di giorni dopo, il 20 dicembre, negli uffici milanesi di Merrill Lynch international si celebrava il Christmas call, la giornata in cui la societa’ di private banking del gruppo spalanca le porte agli anziani dei centri gestiti dal comune, mettendo a loro disposizione le linee telefoniche per chiamare parenti vicini e lontani. Nulla a confronto con la miriade di iniziative del mondo anglosassone, ma e’ un segnale della crescente sensibilita’ della finanza italiana verso valori sociali. Sensibilita’ confermata dal proliferare, negli ultimi anni, di numerosi strumenti, tra fondi e conti correnti, volti da un lato a favorire investimenti politicamente corretti, dall’ altro ad aiutare il risparmiatore a condividere i frutti dei propri capitali con i piu’ bisognosi, finanziando direttamente gruppi di volontariato e associazioni umanitarie. Eppure, a parte qualche isolata eccezione, queste iniziative sembrano aver riscontrato un successo moderato, generando spesso attriti tra banche, societa’ di gestione ed enti no profit collegati, che si scaricano a vicenda la responsabilita’ . Il bilancio di Azimut solidarieta’ , il primo fondo etico italiano che prevede la destinazione di una parte dei guadagni a sei associazioni partner (Exodus, Filodoro, Lega Tumori, Missioni Don Bosco, Unicef e Wwf) e’ abbastanza deludente. A tre anni dalla sua nascita, registra un patrimonio di 149 miliardi, pari a 1.985 conti aperti. Finora sono stati versati oltre 600 milioni, dei quali 475 arrivano dalla societa’ di gestione e solo 200 dai sottoscrittori. “L’ interesse dei risparmiatori per questa forma di investimento e’ stato modesto – dicono ad Azimut – e le stesse associazioni non hanno fatto molto per sensibilizzare i propri soci”. Accuse respinte. “Abbiamo piu’ volte parlato dell’ importanza di queste operazioni sul nostro mensile Panda, ma purtroppo non abbiamo ne’ risorse ne’ mezzi di comunicazione con l’ esterno sufficienti. In piu’ si tratta di strumenti finanziari molto giovani”, replica il direttore amministrativo del Wwf, Bruno Ravaglioli, che pure recita un mea culpa e non nasconde un certo scetticismo sul futuro. “Dal fondo San Paolo di cui siamo partner non ci aspettiamo grandi risultati – continua -. Per il ‘ 98 incasseremo qualche decina di milioni, non di piu”. Piu’ duri a Legambiente. “Noi non dobbiamo procurare sottoscrittori, il nostro compito e’ informare e promuovere l’ iniziativa, cosa che facciamo con impegno – dice Francesco Ferrante, direttore generale dell’ associazione ambientalista. – Purtroppo e’ mancata un’ adeguata politica di informazione, anche da parte delle banche”. Modesto e’ stato anche il bilancio dell’ iniziativa risparmio promossa dal Cipsi e da Ras asset management, che offre la possibilita’ di destinare tutta o parte della cedola di Festiras coupon (fondo obbligazionario a distribuzione dei proventi) al Cipsi, ente morale che riunisce 23 associazioni non governative nel campo della realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo. Dal ‘ 96 i contributi versati dai circa 180 sottoscrittori e’ stato di 157 milioni, mentre Ras asset management ne ha devoluti circa 15. Nato cinque anni fa, Euromobiliare green equity fund e’ passato da 5 a circa 50 miliardi. “Cerchiamo di coniugare la logica del profitto con un impegno socialmente utile – dichiara il gestore Carlo Gentili. – Per questo investiamo solo in tre aree: societa’ che si occupano di tutela di salute e beni culturali; societa’ farmaceutiche e industrie di tecnologia medica; imprese ambientaliste”. Sono invece soddisfatti al San Paolo di Torino, banca leader nei fondi etici. Sono tre quelli che compongono il sistema: gli obbligazionari italiano ed estero, con un patrimonio rispettivamente di 2 mila miliardi e 35 miliardi (negli ultimi 12 mesi hanno guadagnato il 6,40 % e 3,80 % ) e un azionario internazionale con 135 miliardi ( + 37 % nel ‘ 98), per un totale di oltre 30 mila sottoscrittori. “Il fondo obbligazionario italiano trova la sua eticita’ nella possibilita’ di destinare parte della cedola a una delle 17 associazioni a noi collegate – spiega Laura Febbraro, direttore della San Paolo Fondi. – Noi devolviamo ogni anno una quota delle commissioni di gestione, sia a favore delle associazioni stesse, sia a sostegno di iniziative e opere meritevoli. I clienti che hanno accettato questa forma di investimento – beneficenza non sono ancora la maggioranza, ma dopo un anno e piu’ di lavoro possiamo dirci contenti”. Non si lamenta la Fondicri, societa’ di gestione che fa capo alle casse di risparmio e che per l’ associazione Roma Caput mundi e’ responsabile dell’ omonimo fondo obbligazionario misto (ora intorno ai 90 miliardi, con circa 2000 sottoscrittori che dal ‘ 96 a oggi ha avuto una performance del 53,4 % ). ” + un fondo etico e sociale insieme – dice il vicedirettore generale, Luigi Ballanti – perche’ da una parte consente di investire in titoli di societa’ che non producono sostanze inquinanti o armamenti, dall’ altra contribuisce a una campagna di finanziamento a favore dell’ associazione e quindi per il recupero delle opere artistiche della capitale”. Accanto ai fondi comuni, esistono poi i conti correnti a fini di beneficenza. L’ ultimo a essere stato lanciato, il primo nel suo genere, e’ quello di Ambroveneto (Gruppo Intesa), denominato Il conto noi e voi, che prevede il pagamento di un canone fisso di 18 mila lire. Duemila lire, a cui se ne aggiungono sempre altrettante devolute dalla banca, vanno a finanziare una delle societa’ collegate (Unicef, Telefono azzurro, Airc, Movi, Caritas) prescelta dal correntista. “Con una base di 250 mila clienti abbiamo stimato di poter attivare presto decine di migliaia di conti di solidarieta”, dicono Olimpio Mapelli e Roberto Biasotto, i due responsabili di questo progetto.

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I diritti sindacali competono a tutti, indistintamente, i lavoratori

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

Roma, 30 ottobre 02
Marco Ruini
http://dirittolavoro.altervista.org/diritti_sindacali.html

1. Quello che il titolo dell’articolo intende esprimere, sembra un’ovvietà, un concetto quasi lapalissiano, ma nella concreta vita aziendale non lo è affatto.

L’alto management aziendale, infatti, quando non è scarsamente sensibile dal lato sociale e giuridico (come ci è accaduto di riscontrare nella maggior parte dei casi), è comunque, sempre ed indiscutibilmente, pervaso da un efficientismo totalizzante, oppressivo ed irrispettoso dei valori di “libertà”, “dignità”, “solidarietà” umana, ecc. Pertanto nutre o preferisce coltivare, per opportunità, la convinzione che l’esercizio dei diritti sindacali (diritto di sciopero, permessi per cariche sindacali rivestite, assemblee, ecc.) costituisca in primis una “perdita di tempo” per il personale, e, secondariamente, di essi siano destinatari i lavoratori “proletari”, non certo coloro che rivestono ruoli e responsabilità, giungendo addirittura a negarli aprioristicamente, concettualmente e fattualmente a coloro che operano nelle Direzioni o Servizi di gestione del Personale.

Al radicarsi di questa convinzione nei vertici aziendali delle aziende del nostro Paese non è estranea la responsabilità degli atteggiamenti “equivoci” della classe dei dirigenti e direttivi che si sono sempre considerati dei (e comportati da) “diversi” dal resto dei lavoratori a loro sottordinati (salvo riscoprire ed invocare la comunanza di tutele dell’ordinamento lavoristico nel caso in cui si ritrovino, superata l’età del rampantismo, demansionati dall’azienda o sottoposti a pratiche vessatorie di mobbing, tese a sollecitare esodi incentivati o prepensionamenti). Chi scrive ricorda come i dirigenti ed i direttivi abbiano sempre considerato il diritto costituzionale di sciopero come strumento di contrapposizione dialettica di rango “secondario” e come la dirigenza sindacale delle aziende industriali abbia sempre anteposto a questo strumento di coazione l’iniziativa di pubblicare (es. nel marzo/aprile 1997) su spazi a pagamento nei principali quotidiani lettere d’appello – e “con il cappello in mano”, come si suol dire – agli imprenditori indisponibili, tramite Confindustria, a rinnovare eminentemente la parte economica degli scaduti ccnl. In una lettera su spazio a pagamento sui quotidiani del 15 aprile 1997 (che abbiamo impressa nella memoria) essi ricordavano piagnucolosamente il loro ruolo di “partners” degli imprenditori, la condivisione degli stessi valori e sembrava si scusassero dell’essere stati indotti – attraverso un’eventuale radicalizzazione delle posizioni conseguente allo “schiaffo” confindustriale – a ”perdere la serenità necessaria per concentrarsi meglio nell’espletamento delle proprie funzioni: collaborare con l’imprenditore per il successo dell’azienda …”.

Nessun accenno di ricorso al primario strumento di contrapposizione costituzionalmente garantito a tutti i lavoratori subordinati (ex art. 2094 c.c., contrattualmente richiamato) per la difesa dei propri interessi, qual’è il (proletario, evidentemente) diritto di sciopero, al quale invero in un’intervista del giorno dopo (16 aprile 1997) la dirigenza sindacale industriale ammetteva di aver fatto un pensierino, in quanto “incoraggiata” dalla contingente discesa “in piazza telematica” degli stessi industriali a difesa dei loro interessi suppostamente colpiti dalla manovrina dell’allora governo Prodi. Protesta imprenditoriale verso il Governo che avrebbe allineato le due iniziative di contrapposizione e avrebbe pertanto privato quella dei dirigenti d’azienda del sospetto di “sgarbo” e della carica di conflittualità “offensiva” verso i loro imprenditori o datori di lavoro.

Questi atteggiamenti hanno concorso a legittimare, in qualche modo, la convinzione nei vertici aziendali (e via via scendendo per li rami nei loro più ottusi ascari ed esecutori) che i diritti sindacali siano “ritagliabili” a misura e convenienza, cioè a dire “circoscrivibili”, che riguardino più che altro le basse qualifiche dell’organico aziendale, che costituisca atto “disdicevole” il loro esercizio da parte del personale direttivo o dei funzionari e che il loro uso sia inibito in assoluto ad aree di dipendenti (es. per quelli con incarichi di gestione di sottordinati ed ancor più per coloro che operano con responsabilità nelle c.d. Direzioni o Servizi di risorse umane) che si ipotizza o si suppone “politicamente” allineati e orientati in senso antagonista alle istanze rivendicative dei sindacati (delle cui acquisizioni comunque beneficeranno senza batter ciglio!), considerati come acriticamente schierati ed appiattiti su posizioni adesive alle determinazioni (giuste o meno che siano) non tanto adottate ma solo “pensate” dal vertice aziendale.

Insomma si è nutrita la convinzione, divenuta poi pretesa oggettiva da parte dell’alto management, che talune aree di personale (rectius: manipoli di dipendenti) debbano atteggiarsi ed essere considerate come “gruppi di tendenza”, microrganismi endoaziendali paragonabili alle “organizzazioni di tendenza” (quali i partiti politici, i sindacati stessi, le testate giornalistiche di partito, gli enti di confessione religiosa e/o ideologica, tenuti all’adesione fideistica alla linea dell’organizzazione), con l’effetto della preclusione per i lavoratori operanti in tali settori di poter esercitare i “diritti sindacali” costituzionali, in quanto (erroneamente) ritenuti dialetticamente ed ideologicamente confliggenti con gli interessi aziendali o con le politiche dell’alta Direzione, suppostamene ispirate alla negazione o contrapposizione aprioristica verso qualunque istanza o rivendicazione sindacale. Ed anche se dovessero essere (del tutto impropriamente, si ripete) questi “nuclei aziendali di personale fiduciario” assimilati alle “organizzazioni o imprese di tendenza”, va subito precisato che i dipendenti delle imprese di tendenza sono pacificamente titolari (superata la consistenza dei 15 dipendenti) delle norme del Titolo III dello Statuto dei lavoratori, afferenti i diritti e le prerogative sindacali, esclusa soltanto – ex art. 4 l. n. 108/1990, e solo per quelle che non abbiano fine di lucro – la c.d. “tutela reale”, costituita dall’obbligo di reintegra in caso di licenziamento ingiustificato (il che significa che in queste imprese di tendenza, purchè senza fini di lucro, altrimenti anch’esse perdono il privilegio di esenzione dall’obbligo della tutela reintegratoria, il licenziamento è monetizzabile).

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Onlus: le regole delle entrate per il fund raising

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

Onlus: le regole delle entrate per il fund raising
di Carlo Mazzini
Il Sole 24 Ore
2 Giugno 2008

È alta l’attenzione del legislatore, dell’agenzia delle Entrate (come dimostra la circolare 59/07) e dell’agenzia per le Onlus verso le raccolte pubbliche di fondi.
La ragione è di diretta intuizione. Nel corso di manifestazioni e di eventi vari, gli enti non commerciali sollecitano la generosità dei cittadini, facendo leva sul credito di fiducia che viene loro concesso per la sola ragione di essere enti senza scopo di lucro
L’attenzione del legislatore è rivolta, pertanto, a non far nascere distorsioni del mercato e casi di concorrenza sleale verso quelle realtà for profit che operano negli stessi mercati dei beni o servizi offerti dalle non profit. Da qui il requisito dell’occasionalità delle raccolte pubbliche di fondi.
Inoltre, dalla norma viene richiesta la redazione, entro quattro mesi dalla fine del l’esercizio, di un separato rendiconto che evidenzi le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione che abbia visto l’offerta ai sovventori di beni di modico valore e di servizi. L’agenzia per le Onlus, nelle linee-guida presentate la settimana scorsa, con i relativi schemi di bilancio e rendicontazione, rileva questa necessità dedicando capitoli di spesa e di incasso (o di proventi) alle raccolte fondi. Il riferimento è da intendersi, si ritiene, in prima battuta a quelle che abbiano il carattere dell’occasionalità.
È opportuno che il dettaglio e la distinzione delle stesse sia il maggiore possibile, scorporando dai costi quelli relativi all’attività promozionale continuativa. In questo modo l’ente potrebbe trarne un non secondario beneficio, consistente nella possibilità di riuscire ad ottenere un indice di efficienza ad hoc per ogni singola raccolta fondi.

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Quando è il non profit a licenziare

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

Repubblica — 02 novembre 1998 pagina 37 sezione: AFFARI FINANZA

Come è noto, nessun lavoratore può essere licenziato senza un valido motivo (giusta causa o giustificato motivo). In caso di licenziamento ingiustificato, e quindi illegittimo, il lavoratore avrà diritto, in base al numero di dipendenti della società, al risarcimento del danno o alla reintegrazione in servizio. Vi sono però alcune eccezioni a tale principio di portata generale. Una di queste riguarda le cosiddette organizzazioni di tendenza, ovvero tutti quei soggetti (enti, associazioni, organizzazioni, ecc.) che perseguono finalità di carattere sindacale, culturale, politico, di istruzione, di religione o di culto. Con riferimento ai dipendenti di tali soggetti, la legge prevede che non possa essere applicata la tutela reale del posto di lavoro (e cioè il diritto alla reintegrazione in servizio), e ciò indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. Questo significa che il dipendente ingiustamente licenziato da un’ organizzazione di tendenza potrà rivendicare solo il risarcimento del danno, ma non il diritto a riprendere l’ attività lavorativa. Lo scopo è quello di impedire che tali organizzazioni siano costrette a mantenere in servizio un dipendente che non condivida, o addirittura che si trovi in contrasto, con le finalità che le stesse perseguono. Peraltro, perché tale deroga alle norme in tema di licenziamento illegittimo possa trovare applicazione debbono ricorrere, in capo al datore di lavoro, requisiti ben precisi. Innanzitutto, si deve trattare di un datore di lavoro non imprenditore, ovvero che eserciti la propria attività senza i requisiti tipici che caratterizzano, secondo la legge, tale figura, quali: professionalità, organizzazione, svolgimento di un’ attività destinata alla produzione di beni e servizi. Inoltre, si deve trattare di soggetti che operino senza fini di lucro, e cioè senza avere come scopo della propria attività la produzione di ricchezza. Come precisato ancora di recente dalla Cassazione ( sentenza n. 9237 del 16 settembre 1998 ) i requisiti sopra indicati debbono essere tutti presenti perché operi la deroga di cui si è detto. Vi è, poi, un altro aspetto che deve essere considerato, e che riguarda l’ attività svolta dal dipendente. Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, l’ organizzazione di tendenza non può opporsi alla reintegrazione in servizio del lavoratore ingiustamente licenziato nel caso in cui questo non svolga mansioni che abbiano una diretta connessione con le finalità perseguite dall’ organizzazione. Ciò significa, in sostanza, che per fare la segretaria o il fattorino alle dipendenze di un partito politico o di un ente religioso non è necessario aderire all’ ideologia del partito o condividere la fede dell’ ente stesso, non essendoci dunque ostacoli, in simili ipotesi, all’ eventuale riammissione in servizio del dipendente che sia adibito a queste mansioni. – a cura di Mario Fezzi

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DISEGNO DI LEGGE Senatore R.Manzione – MODIFICA ART. 4 LEGGE 108/1990

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

DISEGNO DI LEGGE – MODIFICA ART. 4 LEGGE 108/1990.N. 514
SENATORE R. MANZIONE – XIV LEGISLATURA
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Onorevoli Senatori occorre ricordare che l’approvazione della legge 11 maggio 1990, n. 108, maturò in un clima di assoluta emergenza; si volle, infatti, con la stessa, evitare la prova referendaria promossa da alcune forze politiche e datoriali. Referendum che, con ogni probabilita , anche alla luce dei risultati della recente consultazione (21 maggio 2000) relativa all’abrogazione dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cosiddetto «Statuto dei lavoratori») avrebbe definitivamente sancito l’indirizzo della volontà popolare volta al mantenimento del medesimo articolo 18. La citata legge n. 108 del 1990 non conobbe l’esame delle Assemblee di Montecitorio e di Palazzo Madama, ma fu approvata in sede legislativa dalle competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento. La norma, approvata con le modalità appena descritte, e andata ad incidere direttamente sui princõ pi dettati dallo Statuto dei lavoratori e dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali. La citata legge n. 108 del 1990 favorisce, infatti, i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti, nei cui confronti non e piu applicabile la tutela cosiddetta «reale» loro riconosciuta dal citato articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (reintegro nel posto di lavoro), nel caso di licenziamenti (individuali) effettuati senza giusta causa o giustificato motivo (soggettivo od oggettivo). Nei confronti di tali fattispecie la citata legge n. 108 del 1990 applica, invece, solo una forma di tutela obbligatoria, con cui e data facolta al datore di lavoro, in caso di licenziamento ingiusto e di successiva sentenza a lui sfavorevole, di optare tra il reintegro reintegro del lavoratore, o il mero risarcimento (compreso da un minimo di 2,5 mensilita ad un massimo di 6). E’ da riconoscere come all’epoca della data di entrata in vigore della citata legge n. 108 del 1990, ancora non fosse stata fatta molta strada in materia di flessibilità del lavoro (in particolare modo sotto il profilo delle tipologie contrattuali). Ciò rendeva plausibili e legittime le richieste provenienti dal mondo imprenditoriale (piu precisamente dalle piccole e medie imprese) in ordine all’eccessiva rigidità in uscita del lavoro. Diversamente, già allora del tutto priva di giustificazione, ed ancora di piu oggi, fu l’introduzione «a sorpresa» della norma contenuta nel comma 1 dell’articolo 4 della legge n. 108 del 1990, la cui modificazione è oggetto del presente disegno di legge. Tale norma allarga il campo di applicazione della tutela ridotta, nel caso di licenziamenti ingiusti, al personale dipendente da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fine di lucro, attivita di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, indipendentemente dal dato quantitativo-occupazionale (più o meno di 15 dipendenti). Obiettivamente, l’introduzione della norma ha rappresentato un elemento di notevole distorsione nell’ambito della disciplina relativa ai licenziamenti individuali e nello svolgimento delle contrattazioni collettive. Le confederazioni sindacali e datoriali, gli apparati dei grandi partiti politici, le associazioni ambientaliste e di tendenza, gli istituti religiosi di istruzione e formazione, in realtà, oltre ad occupare, solitamente, una notevole quantità di personale, tendono a strutturarsi, sempre più, quali vere e proprie imprese sotto il profilo della gestione economico-amministrativa, dell’organizzazione interna, delle partecipazioni societarie e finanziarie, delle strategie di mercato. Tanto ciò è vero che in numerose occasioni la giurisprudenza dell’ultimo decennio, sia di merito sia di legittimità , ha dovuto riconoscere l’angusto limite della norma in oggetto (articolo 4), riaffermando la piena applicabilita dell’articolo 18 della citata legge n. 300 del 1970 e, quindi, della tutela reale e del conseguente dovere di reintegra del lavoratore ingiustamente licenziato, nei confronti di associazioni ambientaliste, istituti religiosi, associazioni di categoria, eccetera. La motivazione originaria posta a fondamento della norma in esame risulta, infatti, del tutto priva di concreto fondamento anche ad un’analisi superficiale. Si era affermato che la minor incisività della tutela, nei casi di licenziamenti ingiusti, fosse giustificata dal cosiddetto «rapporto fiduciario » che si instaurava al momento dell’assunzione, tra dipendente e datore di lavoro, tenuto conto degli scopi ideali e/o ideologici dell’organizzazione. Tale concetto, del tutto astratto ed astruso, in special modo se utilizzato con riferimento a rapporti di lavoro dipendente, potrebbe essere, tutt’al più , richiamato in relazione alla «dirigenza politica» di un partito, di un sindacato o di un’associazione di tendenza. La regolare assunzione con contratto a tempo indeterminato, regolari versamenti previdenziali e rispetto delle norme sulla contrattazione collettiva nazionale rendono tali rapporti negoziali tra lavoratore e datore di lavoro da tutelare pienamente, sotto ogni profilo. Inoltre, occorre ricordare come la recente regolamentazione del cosiddetto «terzo settore » (no-profit) abbia teso proprio a valorizzare ed a razionalizzare un comparto economico, quale quello delle organizzazioni di volontariato e degli enti no-profit in generale, che offre notevoli margini sviluppo in termini di produzione di reddito e di ricadute occupazionali, favorendo le sue dinamiche imprenditoriali pur nel rispetto dei fini non lucrativi. Per tutti questi motivi si propone la modifica al comma 1 dell’articolo 4 della citata legge n. 108 del 1990, sopprimendo quella parte che limita, ulteriormente, il campo di applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nei casi di licenziamenti individuali ingiusti da parte di enti no-profit. D’altronde, le numerose iniziative legislative intervenute negli ultimi anni in materia di flessibilita del lavoro hanno fornito strumenti (contrattuali) sufficienti (tempo determinato, part-time, contratti di formazione, lavoro interinale, apprendistato) ai datori di lavoro per modulare diversamente, in entrata ed in uscita, il lavoro nelle aziende; strumenti che non giustificano, dunque, il mantenimento di norme di compressione di importanti tutele sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. 1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è soppresso.

Art. 2. 1. La presente legge si applica nei procedimenti giurisdizionali afferenti la materia dei licenziamenti individuali, non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data della sua entrata in vigore.

Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Scandalo alla Cisl, auto di lusso con i soldi della formazione

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

Scandalo alla Cisl, auto di lusso con i soldi della formazione
Repubblica — 29 giugno 2008
Venti milioni di euro di fondi pubblici spariti nel nulla. Forse anche di più. Sottratti da un ente di formazione professionale, che avrebbe dovuto aiutare i giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro, e che invece ha sperperato fondi. Ora, lo Ial-Cisl Abruzzo e Molise, è in liquidazione, travolto da un’ inchiesta giudiziaria per una montagna di euro della Ue, finita prima nelle casse dell’ ente del sindacato e poi scomparsa. Gli stessi vertici nazionali della Cisl ammettono che quegli ammanchi di bilancio «non trovano giustificazioni» e presentano «gravi responsabilità», come conferma l’ amministratore delegato dello Ial nazionale, Graziano Treré. Quando le Fiamme Gialle di Pescara, pochi mesi fa, hanno sequestrato i documenti contabili, hanno scoperto che i soldi della formazione professionale erano stati utilizzati per acquistare auto di lusso (Mercedes), finanziare campagne elettorali, comperare beni per uso personale (come mobili per arredare la casa di alcuni dirigenti). E tra le carte è spuntato anche un finanziamento al Palermo Calcio (periodo 2000-2002), quando alla presidenza c’ era l’ ex segretario nazionale della Cisl, Sergio D’ Antoni. Una circostanza, quest’ ultima, che gli inquirenti comunque stanno ancora verificando. Spulciando poi negli istituti di credito, sono stati individuati anche tre conti correnti. Uno ufficiale, in cui confluivano i finanziamenti, e altri utilizzati per far uscire somme sotto varie forme. Il crac ha avuto inizio con la protesta dei docenti e dipendenti, senza stipendio da mesi. Poi, i vertici nazionali hanno proceduto al commissariamento, avviato un’ indagine interna e presentato un esposto alla procura in via cautelativa. Ma l’ inchiesta giudiziaria era già partita in base alle denunce di corsisti e docenti. Ora, con la chiusura definitiva e la dichiarazione dello stato di insolvenza, sono scattati anche 50 licenziamenti. Non solo: oltre mille e seicento giovani attendono compensi e rimborsi. E chissà quanto ancora dovranno aspettare. Lo Ial-Cisl, in Italia, conta 194 centri di formazione, con 3.500 dipendenti in 19 strutture regionali e un fatturato consolidato di circa 400 milioni di euro, proveniente in gran parte da fondi pubblici, compresi quelli europei. «In linea con i propri fini statutari» si legge in una nota del sindacato «lo Ial progetta e coordina percorsi integrati di orientamento, formazione ed assistenza all’ inserimento lavorativo e nella creazione d’ impresa, finalizzati a favorire l’ accesso al mondo del lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate». Invece, in questa vicenda, i lavoratori denunciano di essere stati truffati. «La non corretta tenuta contabile non consente una ricostruzione fedele di quanto avvenuto. Del resto, su questo si concentra l’ indagine della magistratura» spiega Pietro Evangelista, commissario liquidatore. L’ inchiesta coordinata dal Procuratore Capo della Repubblica di Pescara, Nicola Trifuoggi, e portata avanti dal pm Antonio Papalia, prosegue con interrogatori e avvisi di garanzia. Sotto esame gli anni tra il 2000 e il 2006. Ora si punta a chiarire quanti soldi per la formazione professionale potrebbero essere finiti ai partiti. Dalle deposizioni sarebbe emerso lo «strapotere» di cui godevano gli amministratori. «Un dominio su cui nessuno ha controllato» ammette un ex componente dello Ial. E con l’ incedere dell’ inchiesta, il conto in rosso sale: da poco è emerso un altro ammanco. Solo i contributi non versati all’ Inps e le tasse evase ammontano a oltre 10 milioni di euro. PESCARA

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I licenziamenti nel sindacato

Pubblicato da lavoratorinoprofit su Luglio 1, 2008

I licenziamenti nel sindacato
di G. Naccari

da: http://www.cgil.it/GIURIDICO/Politiche%20del%20diritto/Archivio/Referendum%20radicali/i_licenziamenti_nel_sindacato_di.htm

Gli argomenti demagogici, strumentali e inconsistenti, utilizzati nella campagna dei referendum ” antisociali” portata avanti dai radicali e dai loro seguaci palesi o cripticamente travestiti con casacche diverse e anche, purtroppo, a volte formalmente di sinistra, sono stati già ampiamente contestati, anche sul piano giuridico, dai giuristi della Consulta del lavoro, in tutte le sedi utili e opportune, compreso questo giornale. Ritengo ,tuttavia, di dover contestare una ulteriore e argomento, di recente ampliamente ripetuto, che presenta le suddette pretestuose caratteristiche. Si tratta dei licenziamenti che il sindacato effettua al proprio interno, che presenterebbero, secondo i radicali, regole ingiustamente vantaggiose per questo ultimo, rispetto al settore delle imprese e degli enti. Una prima, essenziale e lapidare risposta è che in tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati civili e democratici (compreso l’ordinamento degli Stati Uniti d’America, entusiasticamente e acriticamente decantato dai radicali) c’è una distinzione netta tra il rapporto di lavoro nelle imprese e negli enti e quello svolto nelle organizzazioni che praticano attività non imprenditoriali e senza fini di lucro, di natura politica (come ad esempio il partito radicale), sindacale, culturale, d’istruzione (ovviamente privata), di religione o di culto, chiamate, infatti, non a caso organizzazioni “di tendenza” Nelle imprese, infatti, è determinante il fine del profitto, la prevalenza del datore di lavoro (parte forte del rapporto) sul lavoratore, non a caso chiamato “dipendente” (parte debole del rapporto). Negli enti, anche pubblici o parapubblici, sia che prevalga lo scopo di lucro o il criterio economico della riduzione dei costi e massimilizzazione dell’efficacia e efficienza nella produzione di beni o servizi, sia che prevalga il “superiore” interesse pubblico, c’è la stessa disparità di posizione tra le due parti contraenti il rapporto di lavoro che c’è nelle imprese. Invece, nelle organizzazioni “di tendenza” c’è tra tutte le persone che lavorano una consonanza per il perseguimento del rispettivo fine istituzionale, che è prettamente ideale se non addirittura ideologico. Infatti, ad es., nella istituzione religiosa cattolica anche il Papa si definisce “servo dei servi del Signore”. Questa posizione di consonanza prescinde dalla classica subordinazione e anche dalla dipendenza più generica che c’è nei rapporti di lavoro nelle imprese e negli enti, caratterizzato dalla sperequazione economico-sociale e di potere tra le parti. Pertanto, nelle imprese e negli enti sono stati apprestati strumenti di tutela, per il lavoratore, maggiori e più garantisti di quelli apprestati nelle organizzazioni “di tendenza”, dove i rapporti di lavoro che coinvolgono il fine istituzionale dell’organizzazione stessa sono giustamente caratterizzati da un elemento di provvisorietà. Sarebbe assurdo, infatti, che un lavoratore con compiti coinvolgenti il fine istituzionale di un partito, ad esempio comunista, continuasse a lavorare nel medesimo partito, con gli stessi compiti, ove, nel frattempo, per una ipotetica ma pur possibile revisione ideale o ideologica, fosse diventato fascista. In conclusione, si può dire che, nei ordinamenti dei paesi civili e democratici, tutti i rapporti di lavoro ad altissimo contenuto fiduciario sono caratterizzati da elementi di elasticità e di provvisorietà. Negli Usa – paese “guida” dei radicali- ad es., vige il sistema dello “spoils-system”, e cioè il ricambio di tutto lo staff del Governo centrale o locale, sia alla fine del mandato, sia nel corso del mandato stesso, se viene a mancare il rapporto fiduciario. Chiarito tutto ciò, è semplice evidenziare che nell’ordinamento giuridico italiano la normativa suddetta a favore delle organizzazioni “di tendenza” non è restrittiva o ingiustificata, ma di garanzia e di civiltà. Tanto più questo vale per il sindacato che è un’associazione privata a rilevanza costituzionale, per il fine istituzionale perseguito di alto valore politico-sociale. Tale normativa è stata introdotta anche in ritardo, dall’art. 4 della legge 108 del 1990, è cioè molti anno dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori del 1970. Per non lasciare adito ad alcun dubbio, per quanto riguarda strettamente l’organizzazione di “tendenza” sindacale, si deve chiarire, innanzitutto, che i sindacalisti membri di organi statutari dell’associazione sono sottoposti alle regole della democrazia interna dell’associazione stessa. Un eventuale decadenza dall’incarico, quindi, è al di fuori del tema di cui si discute. Inoltre, i soggetti che sono ricompresi nell’art. 4 della suddetta legge 108 sono sicuramente quelli che nell’associazione sindacale svolgono, con un incarico fiduciario degli organi statutari, un lavoro dipendente, di valenza politico-sindacale, di consulenza tecnico-politica o politico-professioniale, o in cui, accanto ai contenuti meramente esecutivi del lavoro, si accompagnino caratteristiche di particolare riservatezza, fiduciarietà, vigilanza. È ovvio, poi, che l’applicazione di questa norma, come tutte le norme giuridiche, in una eventuale concreta vertenza legale, è sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria, per accertare che la fine del rapporto fiduciario non simuli una discriminazione di altro tipo, che rimane sempre vietata dall’ordinamento, come negli altri casi di lavoro dipendente. A voler essere estremamente rigorosi e quindi anche credibili, si può al massimo rilevare una zona d’ombra nella norma dell’art. 4 della legge 108/90, per la parte in cui sembra contenere un aspetto di sommarietà, nel senso di non evidenziare a sufficienza che l’elemento di garanzia per l’associazione tutelata non sia solo l’oggetto della prestazione del lavoratore, che necessariamente deve prevedere una adesione politico-ideale, ma sia piuttosto comunque la dipendenza dall’organizzazione. Infatti potrebbe considerazioni eccessivo che, ad es., il personale addetto alle pulizie, posto che sia dipendente del sindacato, e ovviamente non esercitando funzioni prettamente politico sindacali, debba essere esentato dalle tutele ordinarie del lavoro dipendente. Tuttavia questo significato più chiaro del citato art. 4, ben può essere raggiunto per via interpretativa, come sostiene la maggioranza degli stessi operatori giuridici del sindacato. Ma c’è di più. Le dichiarazioni di quei dirigenti sindacali che, pur difendendo le esigenze garantiste delle organizzazioni di tendenza, hanno dichiarato di accettare una eventuale modifica che il Parlamento volesse apportare alla suddetta norma, penso che possano intendersi nel senso di esplicitare la volontà del sindacato di applicare la norma nella maniera più aperta e corretta sopra esposta.

Roma, 18 maggio 2000

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